Scarica qui la lista dei candidati.
Scarica qui il manifesto elettorale.
Si riporta di seguito estratto della disciplina elettorale
Art. 24 - (Espressione di voto)
1 - Il voto è attribuito a liste di candidati concorrenti, nell’ambito di ciascuna fascia di rappresentanza.
2 - Ogni elettore dispone di un voto di lista e può attribuire fino a tre preferenze per determinare l’ordine dei candidati compresi nella lista prescelta.
3 - Il voto di preferenza si esprime apponendo un segno con la matita copiativa nelle apposite caselle poste sotto il contrassegno della lista votata, a fianco del nome e cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima.
4 - Non possono essere votate più liste. Le preferenze per candidati appartenenti a liste diverse dalla prescelta sono inefficaci.