Liste dei candidati

Scarica qui la lista dei candidati.

 

Scarica qui il manifesto elettorale

 

Si riporta di seguito estratto della disciplina elettorale

 

Art. 24 - (Espressione di voto)

 

1 - Il voto è attribuito a liste di candidati concorrenti, nell’ambito di ciascuna fascia di rappresentanza.

 

2 - Ogni elettore dispone di un voto di lista e può attribuire fino a tre preferenze per determinare l’ordine dei candidati compresi nella lista prescelta.

 

3 - Il voto di preferenza si esprime apponendo un segno con la matita copiativa nelle apposite caselle poste sotto il contrassegno della lista votata, a fianco del nome e cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima.

 

4 - Non possono essere votate più liste. Le preferenze per candidati appartenenti a liste diverse dalla prescelta sono inefficaci.